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Le persone fisiche che, per assoluta impossibilita' derivante da circostanze di guerra, non hanno presentato, entro i termini, la domanda per ottenere gli indennizzi previsti dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, possono produrre istanza di essere rimessi in termini entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o, perdurando lo stato d'impossibilita', non oltre novanta giorni dopo la cessazione della causa che ha impedito la presentazione della domanda. L'istanza e' proposta al Ministro per il tesoro che provvede sentite le competenti Commissioni amministrative, di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1957-11-25;1128~artunico · fonte del testo