((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere))
Art. 2-quinquies — COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 GIUGNO 1989, N. 230, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 1989, N. 282
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
