(Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita) Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilita', specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

  • a)sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva;
  • b)sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
  • c)eventuale sussistenza di una causa di incompatibilita' tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
  • d)in caso di previsione della causa di incompatibilita' per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
  • 1)previsione della incompatibilita' nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite;
  • 2)qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilita' esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
  • e)attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
  • f)eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
  • g)fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilita', non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilita', ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Testo vigente dal 5 luglio 2004

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 45/2011

    Illegittimità dichiarata
    11 febbraio 2011

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e dell'art. 1 della legge…

    Art. 122 cost. · Art. 1 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione · Art. 5 Disposizioni · Art. 2 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art3 · fonte su Normattiva