Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

Art. 2 — Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita

Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita' per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilita', specificamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:

  • a)sussistenza delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita' o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parita' di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati;
  • b)inefficacia delle cause di ineleggibilita' qualora gli interessati cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano l'ineleggibilita', non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
  • c)applicazione della disciplina delle incompatibilita' alle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
  • d)attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
  • e)eventuale differenziazione della disciplina dell' ineleggibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali;
  • f)previsione della non immediata rieleggibilita' allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Testo vigente dal 5 luglio 2004

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 64/2025

    Ha colpito questo articolo
    15 maggio 2025

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 11 novembre 2024, n. 16, recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165», limitatamente alle parole «[a]i fini dell'applicazione della presente disposizione, il co…

    Art. 2 Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

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  • Sentenza n. 45/2011

    Illegittimità dichiarata
    11 febbraio 2011

    riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3 (Norme relative al sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 - Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione), e dell'art. 1 della legge…

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2004-07-02;165~art2 · fonte su Normattiva