Art. 19 — Registro
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Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Sul registro, tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere annotati, di volta in volta:
- a)la data dell'operazione;
- b)il quantitativo entrato o uscito delle materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime;
- c)il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 16 e 23;
- d)il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
- e)la trasformazione e lo scarico del prodotto. Sul registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto da diverse materie prime, ivi compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine riservate ai vini o denominazioni di origine protette di cui all'articolo 21. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro della salute, puo' fissare:
- a)le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;
- b)le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dall'articolo 16, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;
- c)qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017
