Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali sostanze e prodotti possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonche' degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina. I prodotti, preparati con le sostanze o prodotti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione "da usare esclusivamente per l'igiene della cantina" in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore a un centimetro e del colore adottato per l'iscrizione piu' evidente. E' vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, negli spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e prodotti per l'igiene della cantina diversi da quelli consentiti ai sensi del decreto di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art26 · fonte su Normattiva