Art. 26 — Prodotti per l'igiene della cantina
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014. Leggi il testo vigente →
Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali sostanze e prodotti possono essere usati per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonche' degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina. I prodotti, preparati con le sostanze o prodotti stabiliti dal decreto di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione "da usare esclusivamente per l'igiene della cantina" in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di formato non inferiore a un centimetro e del colore adottato per l'iscrizione piu' evidente. E' vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, negli spacci di vendita all'ingrosso e al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e prodotti per l'igiene della cantina diversi da quelli consentiti ai sensi del decreto di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014
