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Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti con effetti potenzialmente nocivi alla salute, quali antibiotici, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze non consentite, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 5.000 euro. Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non puo' essere inferiore a 2.500 euro. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantita' di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza attenuante in relazione al comportamento del trasgressore, il fatto commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni puo' essere ritenuto di lieve entita', rientrando nei limiti di un aumento del titolo alcolometrico volumico totale del 2 per cento, e riguarda aziende di trasformazione di uva in vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art33 · fonte su Normattiva