Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

Art. 34 — Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati

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Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione e' elevata rispettivamente a 50 euro, se trattasi di vino da tavola ad IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all'ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualita' e per quantita' alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, e avviato alla distillaz ione senza la possibilita' di beneficiare di alcuna forma di aiuto. Quando il fatto e' commesso entro il periodo consentito per la fermentazione, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantita' di prodotto eccedentario e se esso e' ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della meta'.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 12 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art34 · fonte su Normattiva