Art. 37 — Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260
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All'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "10-bis. Chiunque non osserva le modalita' e le prescrizioni adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l'aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonche' della legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall'allegato V, sezioni H e I, e dall'allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro. 10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'allegato V, sezione J, e dall'allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e dalle relative disposizioni applicative, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro. 10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonche' dalla legislazione nazionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro". Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e' abrogato; conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, le parole: "Disposizioni finali ed" sono soppresse. ((2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente disposizione e per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata))
Testo in vigore dal 10 luglio 2010 al 12 gennaio 2017
