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Al fine di ridurre i contenziosi dovuti a infrazioni minori, quali imprecisioni, errori e omissioni formali o infrazioni di lieve entita', punite con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro, e' istituito lo strumento della diffida volto a sanare il fatto accertato attraverso un richiamo formale che comporti, quando possibile, una semplice operazione di regolarizzazione, nonche' il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari. L'agente verbalizzante che ha accertato l'infrazione di cui al comma 1, tenuto conto della gravita' del fatto e su richiesta dell'avente diritto, anche successiva alla contestazione, puo' applicare la diffida redigendo apposito verbale nel quale precisa il richiamo effettuato e dispone i tempi e i modi per la regolarizzazione dell'infrazione e ogni altra operazione a cui il contravventore deve attenersi. Nel caso in cui la medesima azienda sia soggetta a diffida per tre volte nell'arco dei cinque anni precedenti all'accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida. Sono, in ogni caso, esclusi dalla possibilita' di applicazione della diffida i reati e le violazioni per fatti riguardanti falsi, frodi o prodotti pregiudizievoli per la salute, anche se puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. Nell'ipotesi in cui il trasgressore non si attenga alle istruzioni impartite nel verbale di richiamo formale di cui al comma 2 entro i tempi previsti, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prescritta per il fatto accertato aumentata fino al doppio. La diffida di cui al comma 1 si applica a tutte le sanzioni amministrative previste nel settore vitivinicolo e in particolare alle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e da decreti ministeriali di attuazione di norme nazionali o comunitarie.

Testo in vigore dal 13 marzo 2006 al 21 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;82~art43 · fonte su Normattiva