capo II — DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MOSTI, DEI VINI E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
- Art. 10 — Divieto di detenzione a scopo di commercio
- Art. 11 — Divieto di vendita e di somministrazione
- Art. 12 — Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura
- Art. 13 — Altre bevande derivate dall'uva
- Art. 14 — Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello
- Art. 15 — Planimetria dei locali