Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino
Art. 14 — Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello
Articolo abrogato dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238.
Abrogato dal 12 gennaio 2017
