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  • g)alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi

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urn:nir:stato:legge:1986-06-21;317~art1bis · fonte su Normattiva