((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))
Art. 1-bis — Ambito di applicazione della procedura di informazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →
I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge. 2. La presente legge non si applica:
- g)alle misure necessarie, nell'ambito del Trattato, per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, in relazione all'impiego dei prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi
Testo in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018
