Art. 3 — Nomine di rappresentanti dello Stato nel Comitati della Commissione europea
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I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della(( direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE)), sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificatamente competenti e di esperti altamente specializzati. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attivita' con le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentanti delle amministrazioni interessate. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1.
Testo in vigore dal 8 febbraio 2001 al 19 gennaio 2018
