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Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione di cui all'elenco allegato alla direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983, e' comunicata alla Commissione delle Comunita' europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. 2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione ai fini della presente legge e' esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, limitatamente al settore dell'ingegneria civile e strutturale, d'intesa fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali riferiscono ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 8 febbraio 2001

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