Art. 7 — Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria
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A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Testo in vigore dal 2 luglio 1986 al 19 gennaio 2018
