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Le regole tecniche non possono essere messe in vigore prima del termine di tre mesi dalla comunicazione del loro progetto alla Commissione delle Comunita' europee. Se nel termine di cui al comma 1 il progetto di regola tecnica e' oggetto di un parere circostanziato della Commissione, ovvero di osservazioni di uno Stato membro della Comunita' europea, in quanto suscettibile di creare ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, la messa in vigore della regola tecnica e' differita di sei mesi a decorrere dalla comunicazione del progetto. Nel caso in cui la messa in vigore riguardi una regola tecnica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), il differimento e' di quattro mesi. Se nel termine di cui al comma 1 la Commissione notifica che la regola tecnica riguarda una proposta di direttiva o di regolamento presentata al Consiglio o una materia oggetto di proposta di direttiva, di regolamento o di decisione ovvero notifica l'intenzione di presentare al Consiglio una proposta di direttiva o di regolamento, la messa in vigore della regola tecnica e' rinviata di dodici mesi a decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1. Se il Consiglio adotta una posizione comune durante il periodo di sospensione di cui al comma 3, il periodo stesso viene aumentato a diciotto mesi. La sospensione di cui ai commi 3 e 4 cessa se la Commissione comunica il ritiro della proposta o del progetto o la rinuncia ad adottare un atto comunitario cogente ovvero se e' adottato un atto comunitario vincolante. Il presente articolo non si applica alle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi che:

  • a)si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specifiche tecniche;
  • b)soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale che da' luogo all'adozione di specifiche tecniche comuni nella Comunita';
  • c)fanno uso di clausole di salvaguardia previste negli atti comunitari cogenti;
  • d)applicano l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 92/59/CEE del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
  • e)eseguono una sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee;
  • f)modificano una regola tecnica conformemente ad una richiesta della Commissione, per eliminare un ostacolo agli scambi. Il presente articolo non si applica alle regole tecniche che vietano la fabbricazione di prodotti senza ostacolarne la libera circolazione e alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c). I commi 3 e 4 non si applicano alle regole tecniche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b). 8. Il presente articolo non si applica se l'adozione di regole tecniche e' resa necessaria da urgenti motivi dovuti ad una situazione grave ed imprevedibile attinente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla prevenzione dei vegetali o alla sicurezza o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali

Testo in vigore dal 25 febbraio 1996 al 8 febbraio 2001

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