Art. 1 — Ragguaglio di pene
[1]Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.
[2]Quando e' indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva