Art. 1Ragguaglio di pene

[1]Quando nelle leggi, nei decreti o nelle convenzioni internazionali e' stabilita o richiamata la pena del carcere militare, senza indicazione della durata, deve considerarsi per ogni effetto giuridico corrispondente la pena della reclusione militare da due mesi a un anno.

[2]Quando e' indicata la durata, la reclusione militare si intende sostituita per eguale periodo di tempo.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art1 · fonte su Normattiva