Art. 6
Esecuzione delle pene principali
[1]Nella esecuzione delle condanne alla pena del carcere militare, detta pena e' sostituita da quella della reclusione militare per eguale durata.
[2]Se e' stata inflitta, la destituzione come pena principale, si applicano le disposizioni relative alla rimozione, con gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo 2.
[3]Se e' stata inflitta alcuna delle pene della dimissione, della rimozione dal grado o della sospensione dall'impiego, come pena principale, si applicano le disposizioni relative, rispettivamente, alla rimozione e alla sospensione dal grado o dall'impiego.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva