Art. 11Recidiva

[1]Gli effetti giuridici della recidiva gia' verificatasi prima dell'attuazione dei codici penali militari sono regolati dalle disposizioni dei codici penali militari abrogati.

[2]Per determinare la recidiva e ogni altro effetto penale della condanna diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l'attuazione dei codici penali militari, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art11 · fonte su Normattiva