Art. 28 — Procedimenti per diserzione
Il pubblico ministero o il giudice istruttore, nel procedere all'interrogatorio dell'imputato in un procedimento per diserzione, di cui debba essere ordinata la sospensione a' sensi dell'articolo 243 del codice penale militare di guerra, rivolge all'imputato un severo ammonimento sulle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere in caso di diserzione reiterata.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva