Art. 790 — Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute
Coloro ai quali e' inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne e i brevetti relativi all'autorita' che ne rivolge loro invito. Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, fanno uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dai codici penali militari, se militari, ovvero in caso diverso, di quelle previste dall'articolo 498 del codice penale.
Testo vigente dal 18 giugno 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva