Art. 319 — Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilita' dell'ordinanza relativa
[1]Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.
[2]Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non e' ammessa impugnazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva