Art. 29 — Schedario centrale dei procedimenti per diserzione
E' istituito presso la procura generale militare del Re Imperatore uno schedario centrale, a cui deve essere data immediata notizia, a cura del procuratore militare del Re Imperatore, di ogni procedimento penale iniziatosi per diserzione, e a cui deve essere richiesto, per ogni imputato di diserzione, il certificato degli eventuali procedimenti pendenti per lo stesso reato.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva