Art. 297 (Codice penale militare di guerra) — Procedimenti penali definiti
Cessato lo stato di guerra e disciolti i tribunali militari di guerra, i rispettivi procuratori militari del Re Imperatore, secondo le norme stabilite dal regolamento giudiziario militare, rimettono gli atti dei procedimenti penali irrevocabilmente definiti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne ordina il deposito presso la cancelleria del tribunale supremo militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva