Art. 37Giudice di sorveglianza

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[1]Le funzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate da uno o piu' magistrati militari, nominati, per la durata di un biennio, con decreto del Ministro della guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.

[2]Nello stesso decreto e' indicata per ciascuno la sfera di competenza.

Testo vigente dal 27 settembre 1941 al 29 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art37 · fonte su Normattiva