Art. 37 — Giudice di sorveglianza
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[1]Le funzioni del giudice di sorveglianza sono esercitate da uno o piu' magistrati militari, nominati, per la durata di un biennio, con decreto del Ministro della guerra, su proposta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
[2]Nello stesso decreto e' indicata per ciascuno la sfera di competenza.
Testo vigente dal 27 settembre 1941 al 29 ottobre 1986 · versione 0 su Normattiva