Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

Art. 13 — Utilizzazione delle risorse destinate al commercio

Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura di ciascun anno, possono essere destinate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione conomica (CIPE), in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;407~art13 · fonte su Normattiva