Art. 4 — Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria)
Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonche' per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalita' di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:
- a)l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;
- b)le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove cio' non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;
- c)deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo vigente dal 31 dicembre 1990
