Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993

Art. 3 — Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili

Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonche' con le pensioni dirette di invalidita' a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. E' comunque data facolta' all'interessato di optare per il trattamento economico piu' favorevole. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell' interno alla data del 1 gennaio 1992. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonche' ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidita' civile, secondo i criteri della legislazione vigente. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1991. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 31 ottobre 1992, n. 553

8

Il Decreto 31 ottobre 1992, n. 553 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che il regime delle incompatibilita' di cui al presente articolo si applica agli invalidi civili parziali che non abbiano conseguito la prestazione erogata dal Ministero dell'interno alla data del 1 gennaio 1992.

Testo vigente dal 14 febbraio 1993

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 296/1999

    Questione infondata
    14 luglio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 1-'bis', della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), aggiunto dall'art. 12, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), nella parte in cui detta norma - in correlazione alla incompatibilità, sancita dal precedente comma 1, delle prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno a favore dei minorati civili con (fra l'altro) le <<prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio>> (con facoltà di opzione tra i due trattamenti per l'interessato) - stabilisce, secondo l'interpretazione del giudice 'a quò, che <<sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche per i minorati civili erogate dal Ministero dell'interno alla data del 1^ gennaio 1992>>. Infatti, anche alla stregua di tale non implausibile interpretazione, la disposizione denunciata non incorre nella violazione del precetto dell'eguaglianza, atteso che la differenza di trattamento che ne discenderebbe, tra i soggetti che avessero già ottenuto a quella data l'assegno in questione, ed i soggetti che non l'avessero ancora ottenuto, pur avendo maturato le relative condizioni e presentato la relativa domanda, non potrebbe dirsi manifestamente irragionevole poiché sarebbe pur sempre riconducibile alla diversità di situazione tra chi, all'entrata in vigore della nuova disciplina, aveva già fruito della prestazione e chi invece, alla stessa data, non ne aveva ancora completamente goduto.

    Art. 3 cost. · Art. 3 Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 · Art. 12 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;407~art3 · fonte su Normattiva