A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, per le finalita' di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e' stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento e' stato esteso, in via permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;407~art9 · fonte su Normattiva