Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 11 — Contribuzione INAIL

Dal 1 gennaio 1993, le rendite corrisposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione conto gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i mutilati e invalidi del lavoro sono rivalutate con cadenza annuale, e con i medesimi decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche sono stabiliti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi nelle misure necessarie a coprire gli oneri derivanti dalle maggiori spese rispetto alla vigente normativa. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1› gennaio 1992, il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' sostiuito dal seguente: "Le aliquote di cui al secondo comma si applicano integralmente sulla retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di lire 1.000.000, mentre sulla eventuale eccedenza si applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5 per cento, di cui il 2,50 per cento a carico del datore di lavoro". Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, l'importo della retribuzione giornaliera oltre il quale le imprese possono esercitare rivalsa per meta' dei contributi dovuti, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e' elevato da lire 25.000 a lire 80.000.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/2006

    Questione inammissibile
    24 marzo 2006

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e dell'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I giudici a quibus , infatti, offrono un quadro normativo di riferimento assai carente, con conseguente inidoneità della questione ad essere proposta; mentre, in relazione ad altre ordinanze di rimessione, le norme censurate si appalesano inconferenti, incidendo esse sulla entità della contribuzione, mentre i giudici rimettenti avrebbero dovuto censurare le norme concernenti la base di calcolo della pensione, poiché, nei giudizi a quibus , l'oggetto è costituito dalla domanda di riliquidazione della pensione, sulla base di una retribuzione pensionabile maggiore di quella posta a fondamento della liquidazione praticata in via amministrativa.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 11 Disposizioni in materia di finanza pubblica

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  • Ordinanza n. 369/1998

    Altra decisione
    6 novembre 1998

    Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente affinché valuti la sussistenza del requisito della rilevanza alla luce del mutamento del quadro normativo di riferimento e provveda, altresì, alla precisazione dei termini della questione. Invero, successivamente alla emissione dei provvedimenti di rinvio, il legislatore è intervenuto, col decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 22 e 23, lett. a, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS), disciplinando nuovamente la materia del regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS e <<stabilendo, in particolare, che la retribuzione pensionabile, attualmente ferma a lire trecentoquindicimila giornaliere, venga rivalutata, a decorrere dal I gennaio 1998, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati>>. - Cfr. S. n. 173/1986. red.: G. Leo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art11 · fonte su Normattiva