Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Art. 14Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione

Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attivita', di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualita' e la quantita' dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilita' del suo funzionamento e la tracciabilita' del suo utilizzo. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attivita' provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo responsabile dell'intelligenza artificiale e a sviluppare le capacita' trasversali degli utilizzatori. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art14 · fonte su Normattiva