Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Art. 13Disposizioni in materia di professioni intellettuali

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali e' finalizzato al solo esercizio delle attivita' strumentali e di supporto all'attivita' professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

Testo vigente dal 25 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art13 · fonte su Normattiva