Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale
Art. 25 — Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale
Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell'ingegno» e' inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»;
- b)dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente: «Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».
Testo vigente dal 25 settembre 2025
