Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Art. 25Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «opere dell'ingegno» e' inserita la seguente: «umano» e dopo le parole: «forma di espressione» sono aggiunte le seguenti: «, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore»;
  • b)dopo l'articolo 70-sexies e' inserito il seguente: «Art. 70-septies. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati a cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater».

Testo vigente dal 25 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art25 · fonte su Normattiva