Art. 28 — Disposizioni finali
All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, la lettera z) e' sostituita dalla seguente: «z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo' concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato nel territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, italiani o di Paesi appartenenti all'Unione europea. Sulla base dell'interesse nazionale e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, puo' altresi' partecipare a consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati di Paesi della NATO ovvero di Paesi extraeuropei con i quali siano stati sottoscritti accordi di cooperazione o di partenariato per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale». Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
- b)nel capo I, dopo l'articolo 15 e' aggiunto il seguente: «Art. 15-bis (Disposizioni di coordinamento). - 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dalla data in cui le stesse acquistano efficacia».
Testo vigente dal 25 settembre 2025
