[1]Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonche' disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche

[2]1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 »;
  • b)al comma 2:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;
  • 2)il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 »;
  • c)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o piu' imprese start-up innovative o di una o piu' piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 »;
  • d)al comma 3:
  • 1)dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, gia' in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;
  • 2)dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;
  • 3)e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma»;
  • e)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21 bis del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonche' a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico». 2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. 3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalita' di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'universita' e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza. 4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029. 6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

Testo vigente dal 7 novembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-10-28;162~art4 · fonte su Normattiva