Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Art. 9Disposizioni in materia di trattamento di dati personali

Il trattamento dei dati personali anche particolari come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679, con il massimo delle modalita' semplificate consentite dal predetto regolamento per finalita' di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, e' disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari nonche' le autorita' e gli operatori del settore.

Testo vigente dal 25 settembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-09-23;132~art9 · fonte su Normattiva