L'articolo 11-quater del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233, e' abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi bancari e finanziari da appaltarsi dall'EAAP sono affidati secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ed il relativo bando deve prevedere la gratuita' del servizio di cassa.

Testo vigente dal 21 novembre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-11-18;398~art2 · fonte su Normattiva