Con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono adottate norme relative all'EAAP in vista della sua trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine il regolamento provvede tra l'altro ad individuare le norme vigenti, incompatibili con la nuova natura giuridica dell'Ente, che sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' altresi' disciplinare la riscossione delle entrate dell'Ente e le modalita' di versamento delle medesime da parte degli utenti, prevedendo in particolare che:
- a)la riscossione delle entrate sia effettuata direttamente dall'Ente;
- b)i pagamenti siano effettuati in quattro rate trimestrali;
- c)in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti siano applicati gli interessi moratori;
- d)decorso un anno dal termine di scadenza dell'ultimo pagamento non effettuato, l'Ente possa formare ruoli, a condizione che non abbia iniziato autonoma azione di recupero, affidando al concessionario del servizio di riscossione, senza obbligo del non riscosso per riscosso, l'esazione coattiva delle somme dovute, incrementate degli interessi moratori calcolati sino alla data di emissione del ruolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e, comunque, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' abrogato l'articolo 11 del regio decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365, come modificato dalla legge 13 dicembre 1928, n. 3233.
Testo vigente dal 21 novembre 1998
