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Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, saranno determinati ogni anno: il contingente massimo del personale insegnante, autorizzato a prestare il servizio di cui all'articolo 1; d'intesa con l'UNESCO, i paesi in via di sviluppo presso i quali gli insegnanti potranno prestare la loro opera; le modalita' di controllo per tutto il periodo di permanenza all'estero.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;465~art2 · fonte del testo