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Il Ministro per la pubblica istruzione entro tre mesi dal termine di scadenza della presentazione delle domande decide sull'idoneita' del richiedente in base ai titoli presentati. L'insegnante dichiarato idoneo al servizio di cui all'articolo 1 viene autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri, a stipulare il contratto di lavoro. L'interessato inoltrera' il contratto di lavoro al Ministero della pubblica istruzione, a completamento della domanda di cui all'articolo 3, in originale o in copia notarile, unitamente ai documenti rilasciati dalle autorita' dei paesi o degli enti di cui all'articolo 1 che attestino l'impegno da parte di tali autorita' od enti, di corrispondere le prestazioni presidenziali, assistenziali ed assicurative. L'autorizzazione a prestare servizio ai sensi dell'articolo 1 e' rilasciata dal Ministro per la pubblica istruzione. Gli insegnanti di ruolo, risultati idonei ed autorizzati ai sensi del presente articolo, dovranno raggiungere, entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'autorizzazione, il paese di destinazione e dovranno iniziarvi le loro prestazioni.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972
