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Il collocamento fuori ruolo e' revocato se l'insegnante non raggiunge il paese di destinazione entro il termine stabilito dall'articolo 4 o se non porta a compimento l'attivita' per la quale si e' impegnato. In tali casi l'insegnante non potra' godere dei particolari benefici previsti dal precedente articolo 5. Ove peraltro l'insegnante non possa portare a compimento l'attivita' ivi iniziata, per comprovati sopraggiunti motivi di salute o familiari, ovvero per forza maggiore, il Ministro per la pubblica istruzione puo' disporre che per il tempo trascorso nella posizione di fuori ruolo non si applichino le disposizioni di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;465~art7 · fonte del testo