Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare, i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonche' i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012. Entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volonta' di impiego anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente adegua l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, ed il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art13 · fonte su Normattiva