Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
  • b)all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarita' del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarita' di societa' riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
  • c)all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalita' e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art12 · fonte su Normattiva