[1]Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonche' impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione

[2]1. All'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, e' prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformita' alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanita', da svolgere nell'ambito del procedimento di VIA. Per le attivita' di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorita' competente si avvale dell'Istituto superiore di sanita', che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 2. Le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 18 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-28;221~art9 · fonte su Normattiva