Art. 22 — Modifica all'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori
All'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitu',» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all'articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile,».
Testo vigente dal 18 gennaio 2016
