Disposizioni in materia ambientale

Art. 16 — Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico

Per le finalita' di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art16 · fonte su Normattiva