Art. 2 — Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente
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Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e' potenziato di 229 unita' di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri. A tale fine e' autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari per un numero corrispondente di unita' di personale. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario. Per la copertura dei conseguenti oneri e' autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.
Testo in vigore dal 13 agosto 2002 al 9 ottobre 2010
