Disposizioni in materia ambientale

Art. 26 — Disposizioni relative a Venezia e Chioggia

Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:

  • a)ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
  • b)ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po".

Testo vigente dal 13 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-31;179~art26 · fonte su Normattiva