Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione - quota che affluisce «a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito» - è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancata indicazione di un tertium comparationis e per omessa descrizione della fattispecie, dal momento che le ordinanze di rimessione descrivono sufficientemente le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus ; muovono dal presupposto che gli utenti hanno pagato la suddetta quota in mancanza del servizio di depurazione delle acque reflue; chiariscono che la norma applicabile ratione temporis alla fattispecie è la norma denunciata; denunciano la violazione dell'art. 3 Cost. sia per l'irragionevolezza intrinseca della norma sia per la disparità di trattamento che questa crea, nell'àmbito di coloro che sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio idrico integrato, tra chi fruisce e chi non può fruire del servizio di depurazione delle acque.
Art. 28 Disposizioni in materia ambientale · Art. 155 t.u.a.